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Teoria del Diritto Naturale: Stati e Diritti Fondamentali, Notas de aula de Direito público

Una panoramica della teoria del diritto naturale e descrive diversi tipi di stati, dal liberale al confessionale. Inoltre, tratta del diritto internazionale generale e pattizio, e del procedimento di adattamento del diritto interno agli obblighi di diritto internazionale. Viene inoltre presentato la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (cedu), i suoi poteri e il ruolo del parlamento europeo.

O que você vai aprender

  • Che cos'è la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)?
  • Che concezioni del diritto si discutono nel documento?
  • Come il diritto interno si adatta agli obblighi di diritto internazionale secondo il documento?
  • Che tipi di stati vengono descritti nel documento?
  • Che poteri ha il Parlamento europeo secondo il documento?

Tipologia: Notas de aula

2019

Compartilhado em 21/10/2019

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Istituzioni diritto pubblico prof. Forte - Corso Barbera Fusaro
Insegnamento:
Diritto Pubblico
1 L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE
Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico;
un’organizzazione per essere tale
ha bisogno di regole; tali regole costituiscono il DIRITTO di una data organizzazione,
ovvero formano un
ORDINAMENTO GIURIDICO (insieme delle norme giuridiche di un gruppo
sociale).
Il diritto si differenzia dal comando morale o religioso perché le regole etiche o i
precetti religiosi sono volti a
perseguire la perfezione individuale o un progetto trascendente, le regole giuridiche
tendono, invece, a
regolare i rapporti fra i soggetti di un’organizzazione sociale e a tutelare i beni
comuni.
DIRITTO: indica in genere un insieme di norme (contenute in un testo ufficiale)
applicate imparzialmente da
giudici dello stato a singole controversie con lo scopo di mantenere la pace sociale; il
rispetto delle decisioni
(sentenze) dei giudici è garantito dalla minaccia dell'uso della forza da parte dello
stato. IL DIRITTO È UNA
TECNICA D’ ORGANIZZAZIONE SOCIALE.
Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici
Ogni organizzazione produce diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto; il diritto non
è monopolio di alcuna
organizzazione, ma inerisce a qualunque organizzazione: da qui la cosiddetta teoria
della pluralità degli
ordinamenti giuridici.
Diritto e organizzazione sociale:
Per quanto riguarda il rapporto tra diritto e organizzazione sociale vi sono diverse
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Istituzioni diritto pubblico prof. Forte - Corso Barbera Fusaro Insegnamento: Diritto Pubblico

1 L’ORDINAMENTO GIURIDICO E IL DIRITTO COSTITUZIONALE Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico; un’organizzazione per essere tale ha bisogno di regole; tali regole costituiscono il DIRITTO di una data organizzazione, ovvero formano un ORDINAMENTO GIURIDICO (insieme delle norme giuridiche di un gruppo sociale). Il diritto si differenzia dal comando morale o religioso perché le regole etiche o i precetti religiosi sono volti a perseguire la perfezione individuale o un progetto trascendente, le regole giuridiche tendono, invece, a regolare i rapporti fra i soggetti di un’organizzazione sociale e a tutelare i beni comuni. DIRITTO: indica in genere un insieme di norme (contenute in un testo ufficiale) applicate imparzialmente da giudici dello stato a singole controversie con lo scopo di mantenere la pace sociale; il rispetto delle decisioni (sentenze) dei giudici è garantito dalla minaccia dell'uso della forza da parte dello stato. IL DIRITTO È UNA TECNICA D’ ORGANIZZAZIONE SOCIALE. Teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici Ogni organizzazione produce diritto ed è essa stessa prodotta dal diritto; il diritto non è monopolio di alcuna organizzazione, ma inerisce a qualunque organizzazione: da qui la cosiddetta teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. Diritto e organizzazione sociale: Per quanto riguarda il rapporto tra diritto e organizzazione sociale vi sono diverse teorie:

Teorie normativistiche (Kelsen: Dottrine pura del diritto): sono le regole a costituire l’organizzazione sociale, prima massa amorfa (Hobbes): “una società ha un ordinamento”. La dottrina di Kelsen si basa sulla concezione del diritto come norma, ossia come "dover essere" che va nettamente separato dai fondamenti teoretici della realtà. Ogni norma può essere ricondotta a un'altra norma di ordine superiore che la convalida, fino a giungere alla "norma fondamentale", criterio finale di validità dell'ordinamento. Una sentenza giudiziaria, ad esempio, è convalidata dalla norma che conferisce al giudice il potere di produrre diritto, mentre la legislazione è convalidata dalla costituzione. Teorie istituzionaliste (Romano, Hauriou): è l’organizzazione sociale a porre le regole ed a muoverle “come pedine in una scacchiera” (Romano), nei paesi sia di common law (di origine anglosassone, in cui la base del diritto è formata da regole e principi elaborati dai giudici attraverso le sentenze), che di civil law: “una società organizzata è un ordinamento”. La teoria del diritto naturale Una delle concezioni più risalenti del diritto è la teoria del diritto naturale o giusnaturalismo. Questa teoria postula l’esistenza di un insieme di principi della natura umana, eterni e immutabili, da cui deriva di diritto naturale. Il diritto positivo, ossia il diritto effettivamente vigente in una società, è soltanto la traduzione in norme dei principi universali del diritto naturale. Il legislatore segue un metodo deduttivo per elaborare le norme particolari da quelle universali. Il diritto come sistema Ogni ordinamento è un sistema in quanto le varie norme e i vari settori del diritto non sono solo parti di un

Distinzione fra disposizione e norma La disposizione è una mera formulazione linguistica, suscettibile a diverse interpretazioni. Le norme sono il risultato dell’interpretazione: 1.operate da coloro che sono chiamati ad applicare le disposizioni(amministratori o giudici), 2.sulla base di diversi criteri (letterale, logico-sistematico, storico-comparativo) Ordinamento costituzionale- costituzione- diritto costituzionale L’ordinamento può costituire un sistema solo se la sua unità e coerenza sono assicurate da un insieme di principi e valori ispiratori. Unità e coerenza sono quindi garantite dal progetto fondante che è la costituzione. (documento che raccoglie le norme fondanti che il gruppo sociale si è dato). La costituzione può essere scritta o non scritta, e, se scritta può essere rigida o flessibile. Rigida: costituzione che si può modificare solo con procedimento di revisione aggravato (approvazione della modifica per due volte di entrambe le camere,e la seconda delibera deve essere approvata con almeno la maggioranza assoluta). Per legge di revisione costituzionale si intende una legge che incide sul testo costituzionale, modificandolo, sostituendo o abrogando le disposizioni in esso contenute. La revisione può essere anche totale. Flessibile: costituzione che può essere modificata o cui si può derogare con legge ordinaria. Non si può dire che ogni ordinamento ha sempre avuto una costituzione, ma è vero che ogni ordinamento statale ha sempre avuto un proprio diritto costituzionale. Il diritto costituzionale rappresenta quel ramo del

diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali della vita dello stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità.

  • Ordinamento costituzionale: Complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma a ciascun ordinamento e che rappresentano, per cosi dire, il codice genetico che determina l’identità dell’ordinamento giuridico stesso.
  • Costituzione: è la carta entrata in vigore il 1 gennaio 1948 Inoltre, l’ordinamento costituzionale di un paese non si identifica con le sole norme formalmente costituzionali e le norme di una costituzione non esauriscono i contenuti di un ordinamento costituzionale. Organi costituzionali: gli organi e i soggetti costituzionali concorrono a delineare l’aspetto del nostro ordinamento costituzionale. Gli organi sono: il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale; mentre i soggetti sono : le Regioni, le Province ed i Comuni. Per le dottrine normativiste l’ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato territorio. Nelle norme vigenti sono comprese sia le norme scritte, sia le norme non scritte. I normativisti tendono ad identificare la costituzione con il documento costituzionale. Vedono nel diritto un sistema di tipo piramidale che al vertice ha una norma suprema “presupposta non posta”, si tratta di una norma generale sulla produzione del diritto in base alla quale si costruisce l’intero ordinamento. 2

Per le dottrine istituzionaliste invece, un ordinamento non coincide con un complesso di prescrizioni

1 autonomia esterna rispetto agli ordinamenti universali del sacro Romano Impero e del Papato, 2 supremazia interna nei confronti degli ordinamenti particolari, feudali corporativi e municipali Lo Stato è caratterizzato da:

  1. Politicità: l’ordinamento statale ha come fine la cura di tutti gli interessi generali che riguardano una determinata collettività stanziata su un determinato territorio;
  2. Sovranità: vale a dire la sua supremazia rispetto ad ogni altro potere costituito al proprio interno e la sua indipendenza rispetto a poteri esterni;
  3. Monopolio della forza legittima: è in grado di agire senza resistenze al proprio interno e senza interferenze dall’esterno. L’esercizio di poteri sovrani sul proprio territorio incontra dei limiti:
  • limiti di fatto derivanti dai processi di globalizzazione che rendono difficile il controllo delle informazioni e la circolazione dei capitali e delle risorse;
  • limiti giuridici derivanti dall’ordinamento internazionale che, in seguito al Secondo conflitto mondiale, è orientato alla protezione dei diritti umani. Si ha quindi uno Stato quando una popolazione si sottopone ad un potere politico per dare vita ad un ordinamento in grado di soddisfare i suoi interessi generali. In questo modo una popolazione diviene un popolo, ovvero un insieme di persone legate dal fatto di condividere tutte un’uguale cittadinanza ( uguale diritti e doveri).
  • Per aversi uno Stato devono essere compresenti: 1.un popolo 2.un territorio 3.un governo sovrano
  • Non si ha uno stato:
  1. quando c’è un popolo senza territorio (rom= zingari)
  2. quando un popolo non è sovrano su un territorio (palestinesi) Stato : Organizzazione politica e giuridica di una collettività su un dato territorio. C’è una concezione dello Stato inteso come comunità politica, la quale, in quanto organizzata, costituisce l’ordinamento giuridico statale. Suoi elementi fondamentali sono lo Stato, la sovranità, il popolo, il potere politico e la costituzione. Due aspetti fondamentali sono:
  • è il popolo la fonte di legittimazione di ogni potere statale;
  • è il corpo elettorale il titolare dei poteri sovrani. 1 Vi è inoltre la concezione secondo cui lo Stato è una pura costruzione giuridica. In questa ottica:
  • il territorio è il solo ambito di validità delle norme;
  • il popolo è la sola sfera personale di validità delle norme;
  • la forza dello Stato è data dall’efficacia delle norme. Il massimo teorico del costituzionalismo di matrice liberale fu il filosofo inglese John Locke. Secondo queste teorie, gli uomini possiedono tre diritti: alla vita, alla libertà e alla proprietà. Allo scopo di salvaguardare tali diritti hanno anche il diritto (strumentale al perseguimento dei primi) a difendersi e ad offendere, Per farlo in modo efficace essi trasferiscono per contratto tali diritti ad un’autorità sovrana: ecco perché si parla di dottrine contrattualiste. Le origini del concetto che pone lo stato al di sopra di tutto, derivano dalla filosofia hegeliana. Secondo Hegel, è il popolo, cioè gli individui, che ricevono identità dallo stato, e pertanto senza lo stato l’individuo non

condizione particolare grazie a privilegi, immunità, franchigie e così via. (rif. pag. 38

  • lo stato liberale
  • è contrassegnato da una base sociale ristretta perché il diritto di voto è riservato a coloro che possiedono un determinato censo o determinate capacità (è detto anche stato monosclasse)
  • riconosce, però, a tutti i cittadini i diritti di proprietà e di libertà, che vengono garantiti da regole di diritto generali e astratte, vincolanti anche per la pubblica amministrazione e tutelate da giudici indipendenti (per queste ragioni viene definito stato di diritto).
  • lo stato liberaldemocratico (che in diversi paesi europei si caratterizza come stato sociale) 4
  • si sviluppa dallo stato liberale e si comincia a delineare agli inizi del ‘900. Si estende il suffragio universale ai ceti esclusi (in Italia il suffragio universale maschile si raggiunge nel 1912) porta non solo al riconoscimento dei diritti politici a tutti i cittadini maggiorenni, ma favorisce l’organizzazione dei cittadini in partiti politici e in sindacati al fine di meglio rappresentare e tutelare i ceti più deboli: quindi diventa uno stato pluriclasse nel quale non si possono ignorare i bisogni delle classi popolari.
  • lo stato fascista
  • si ispirava alla concezione autoritaria dello stato propria della destra hegeliana (valore assoluto dell’autorità dello stato, diritti tutelati solo in quanto conciliabili con gli interessi statali, impostazione organi-cistica e corporativa della vita economica)
  • lo stato socialista
  • si ispirava alla concezione della lotta di classe propria delle teorie marxiste-leniniste (direzione dello stato

affidata al partito espressione della classe operaia, collettivizzazione dei mezzi di produzione, libertà riconosciute solo in quanto funzionali alla costruzione di una società socialista)

  • lo stato confessionale
  • sono quegli ordinamenti che non accettano il principio della separazione della sfera religiosa da quella civile. Questi ordinamenti, fondano la loro legittimazione su basi religiose del potere statale e sulla correlativa attribuzione di efficacia giuridica ai precetti religiosi. 3 LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Secondo la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, il diritto non è monopolio dello Stato, ma inerisce a qualsiasi corpo sociale organizzato. Il diritto internazionale, è quella parte del diritto che regola la vita della comunità internazionale. Può essere definito come il diritto della comunità degli Stati, quindi un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti interni che disciplina la convivenza fra gli Stati. Nasce nel 1648 con il Trattato di Vestfalia ( data della nascita dello Stato moderno). Esso si differenzia rispetto agli altri ordinamenti statuali in quanto la sua base sociale è costituita non da persone fisiche, da esseri umani, ma esclusivamente da stati, cioè da entità collettive.
  • Diritto internazionale generale: d’obbligo per tutti i soggetti dell’ordinamento;
  • Diritto internazionale pattizio: trattati o accordi che vincolano solo gli Stati che vi prendono parte. RAPPORTI TRA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI La concezione monista: Tende a ridurre ad unità ordinamento internazionale e ordinamento statale, indicando quale dei due ha il primato rispetto all’altro.

c) Adattamento automatico, come prevede la nostra costituzione ART. 10 (L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute). Appena una norma di diritto internazionale entra in vigore, immediatamente diventa norma del diritto interno. Nel 1950 è stata firmata a Roma, dai paesi aderenti al Consiglio d’Europa – un’organizzazione con la finalità di promuovere i principi dello stato di diritto - la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la c.d. CEDU, allo scopo di consentire ai singoli la possibilità di accedere direttamente a istanze internazionali. Questa evoluzione è dovuta a forme pattizie, si basa cioè su una serie di trattati vincolanti per le sole parti contraenti. Dopo la seconda guerra mondiale si sono andate affermando organizzazioni internazionali regionali costituite da gruppi di stati allo scopo specifico del mantenimento della pace in determinate aree sotto forma di alleanza nei confronti di stati membri: esse richiamano la Carta dell’ONU (la quale infatti prevede espressamente la possibilità di intese regionali) e tendono a configurarsi come strumenti di autotutela a carattere collettivo. Esempi:

  • L’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) a cui partecipa anche l’Italia dal 1949 raccoglie insieme agli USA e al Canada i paesi non neutrali dell’Europa occidentale e 10 paesi dell’Europa centro-orientale (26 in tutto). L’art. 5 del Trattato stabilisce il principio di mutua assistenza fra gli alleati in caso di attacco armato contro uno stato membro.
  • Il Consiglio d’Europa, istituito nel 1949 con sede a Strasburgo, comprende 46 stati europei con il compito di garantire l’applicazione della CEDU - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), retta e creata dalla Carta di San Francisco del 26 giugno 1945, e sottoscritta da 50 paesi, è nata subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, con lo scopo di rilanciale il progetto fallito della Società delle Nazioni creata a sua volta dopo la fine della I guerra mondiale. I suoi principali organi sono:
  • l’Assemblea generale
  • Consiglio di Sicurezza
  • Corte internazionale di giustizia
  • Segretario generale Nel sistema ONU, l’uso della forza è centralizzato, cioè affidato al solo Consiglio di sicurezza: i singoli stati non possono farvi ricorso, salvo il caso di attacco armato dal quale difendersi o dal quale difendere uno stato aggredito (legittima difesa) e solo a titolo temporaneo, finché il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie, come previsto dall’art. 51 della Carta dell’ONU. 4 L’ORDINAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA Fra gli ordinamenti giuridici con i quali quello italiano intrattiene rapporti, una posizione fondamentale ha l’Unione Europea. Essa nasce il 1° novembre 1993 a seguito dell’entrata in vigore del Trattato sull’Unione europea: Trattato di Maastricht. L’UE è frutto di un processo durato oltre 40 anni:
  • Trattato di Parigi (1951) che diede vita alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) fra

nel campo della giustizia e degli affari interni, adotta misure destinate ad avvicinare l'Unione ai cittadini e rende possibile una cooperazione più stretta tra taluni Stati membri (cooperazione rafforzata). Esso estende la procedura di codecisione e i casi di voto a maggioranza qualificata, e semplifica e rinumera gli articoli dei trattati. Trattato di Nizza (2001): rivolto ad emendare tutti i precedenti accordi per adattare la struttura e il funzionamento delle istituzioni europee (risalenti alla fondazione della Comunità Europea) all’ampliamento e, in particolare, per dotarle di maggiori poteri decisionali ed esecutivi. Il Trattato di Nizza stabilì i criteri di trasformazione dei principali organi istituzionali dell’Unione: il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni (tutti destinati a cambiare per numero di membri e funzioni). A Nizza fu infine proclamata la “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione”, che costituiva un primo passo verso una vera e propria Costituzione europea. Dalla comunità all’unione: gli Stati membri

  • Dal 1951: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (6)
  • Dal 1973: Danimarca, Gran Bretagna, Irlanda (9)
  • Dal 1981: Grecia (10)
  • Dal 1986: Portogallo, Spagna (12)
  • Dal 1995: Austria, Finlandia, Svezia (15)
  • Dal 1°Maggio 2004: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (25)
  • Candidati (4): Bulgaria e Romania (dal 2007), Croazia, Turchia. Le istituzioni politiche dell’U.E.

Consiglio dei ministri Il Consiglio dei ministri è il principale organo legislativo. Composto dai rappresentanti degli stati membri, di solito ministri, ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. La presidenza del Consiglio è affidata a turno a uno degli stati membri e ha la durata di sei mesi. L’attività del Consiglio si divide in tre “pilastri”. Il primo comprende le politiche comunitarie in materia di agricoltura, trasporti, energia, ambiente, ricerca e sviluppo, per le quali il Consiglio si attiva su proposta della Commissione. Il secondo “pilastro” comprende la politica estera e la sicurezza; il terzo la giustizia e gli affari interni. Su queste materie il Consiglio ha potere di decisione e di iniziativa. 7

La Commissione europea La Commissione, composta di 25 membri (uno per Stato), è l'organo esecutivo dell'Unione, ma suo è anche il compito di avanzare le proposte legislative. Essa vigila sulla corretta applicazione dei trattati europei e delle decisioni adottate in base a essi. In ambito amministrativo la Commissione gestisce i fondi comunitari e gli aiuti agli altri paesi. La Commissione europea ha un organico di 15.000 persone, di cui un terzo è addetto ai servizi di traduzione e di interpretazione. I poteri della Commissione sono in particolare: a) poteri elusivi di iniziativa b)potere di vigilanza e controllo- anche segnalazione dei privati- sugli stati membri sull’applicazione del diritto comunitario c) gestione ed esecuzione dei finanziamenti comunitari (bilancio)

La Corte di giustizia delle Comunità europee è stata istituita nel 1952 dal trattato CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio) e ha sede a Lussemburgo. La sua funzione è garantire che la legislazione dell’UE sia interpretata e applicata in modo uniforme in tutti i paesi dell’Unione e che la legge sia quindi uguale per tutti. La Corte vigila inoltre affinché gli Stati membri e le istituzioni agiscano conformemente alla legge e ha il potere di giudicare le controversie tra Stati membri, istituzioni comunitarie, imprese e privati cittadini. È costituita da un giudice per ciascuno Stato membro, in modo da rappresentare tutti i 27 ordinamenti giuridici nazionali dell’UE. La Corte si avvale dell’assistenza di otto “avvocati generali”, che hanno il compito di presentare, pubblicamente e con assoluta imparzialità, conclusioni motivate sulle cause sottoposte alla Corte. I giudici e gli avvocati generali sono personalità d’indubbia imparzialità, in possesso delle qualifiche o della competenza richieste per ricoprire le più alte cariche giurisdizionali nei paesi di origine. Sono nominati alla Corte di giustizia in base ad un accordo congiunto tra i governi degli Stati membri, e rimangono in carica per un periodo rinnovabile di sei anni. Per coadiuvare la Corte nella gestione del gran numero di cause portate in giudizio e per offrire ai cittadini una maggiore tutela giuridica, è stato creato nel 1988 un “Tribunale di primo grado”. Questo Tribunale, che affianca la Corte di giustizia, è competente per pronunciarsi su determinati tipi di cause, quali azioni promosse da privati cittadini, società e alcune organizzazioni, e su ricorsi inerenti al diritto della concorrenza. Anche questo tribunale è composto da un giudice per ogni Stato membro.

Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea si pronuncia in merito alle controversie tra le Comunità e i suoi agenti. È composto da sette giudici ed è affiancato al Tribunale di primo grado. La Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica designano ciascuno, fra i rispettivi giudici, il proprio presidente con mandato triennale rinnovabile. 8

L’ordinamento dell’unione europea si fonda prima di tutto sui TRATTATI, i quali sono stati conclusi “per una durata illimitata” (art. 51 TUE) e costituiscono le c.d. fonti originarie o primarie del diritto comunitario; e poi sul complesso di norme adottate sulla base dei trattati, seguendo il procedimento di produzione fissato nel TCE. Sono queste norme c.d. fonti derivate le quali, ovviamente, devono essere compatibili coi trattati sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale: hanno, dunque, rispetto ai trattati, carattere secondario. Principi dell’Unione Europea: A) Trasparenza delle decisioni collettive; B) Il principio di sussidiarietà: se un obiettivo non può essere conseguito da uno stato membro, allora, e solo allora, la Comunità può intervenire; viceversa, se la Comunità non può fra meglio dello stato membro deve astenersi dal farlo. C) Obiettivi generali:

  • Occupazione e sviluppo equilibrato
  • Difesa comune
  • Mantenimento della pace
  • Sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto