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appunti di diritto romano sulla stipulatio poenae
Tipologia: Resumos
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2 lezione scogmaniglio
Oggi parliamo della commissio pene vale a dire quando scatta l’ inadempimento che determina la posibbilità di richiedere la penale, ma quale tipo di inadempimento fa scattare la penale? Noi oggi ci occuperemo del criterio del tempo, mentre la settimana prossima criterio di responsabilità
Prendiamo un testo di papiniano digesta, pepiniano non solo ci dice che struttura ha la stipulatio, ma anche che efetti vengono prodotti dalla diversa struttura, nel principium del passo si fa riferiento ad un obbligazione principale nella forma della stipulati pene semplice , che non viene però precisata nel suo contenuto perché mancano taluni elementi, nello specifico si fa l’ esempio della …rimane insisti? Che è una stipulazione che viene effettuata da entrambe le parti affinchè l’ una si impegni a presentarsi insieme all’ altra parte per procedere ad un processo, perché il processo era formulare, di conseguenza era necessario che ambe due le parti fossero presenti in giudizio, come si va a vincolare la presenza delle parti? Mediante una stipulatio che prevede in caso di assenza il pagamento di una penale, quindi è una stipulatio pene semplice, ma affinchè una persona debba essere presente deve comparire il quando o anche il dove perché se mancano questi elementi la fattispecie non è precisa e dunque ci dice papiniano che se una assenza relativa al quando mi devo presentare in giudizio è voluta o meno, se l’ omissione non è voluta perché è frutto di un errore la stipulatio è invalida e non è possibile richiedere la pena, ma se l’ omissione è voluta, cioè se le parti non hanno individuato il quando volutamente, scatta un principio, papiniano ci dice che è possibile utilizzare il regime delle obbligazioni con condizione quando un’ obbligazione è soggetta a condizione senza un termine, l’ obbligazione diviene efficacie nel momento in cui quella condizone è certa che non potrà realizzarsi e allora in tal caso è richiedibile la pena, prima di allora non si potrà agire per la pena. Nel paragrafo 1 continua a parlare della stipulatio pena smplice e ancora una volta di una condizione di un certo comportamento, questo comportamento papiniano lo esemplifica in un facere e ci dice che la pena non è esegibile fin quanto non sarà certo che quella attività non saràpiù possibile, mentre il paragrafo 2 pone una serie di difficoltà perché papiniano pone un amplesso in cui papiniano parla della sua opinione, egli prende il caso di una stipulatio pene semplice che ha ad oggetto una dare, la consegna di un qualcosa, e papiniano dice che rispetto alla situazione precedente ove vi era ad oggetto un facero, le conseguenze non cambiano, poi dice che alcuni giuristi precedenti che facevano capo a sabino non la pensano come lui, sabino secondo lui l’ obbligazione scattava immediataente, appena è possibile l’ adempimento se l’ inadempimento non avviene la pena scatta statim però è necessario che l’ inadempimento dipenda dalla volontà del venditore, perché l’ inadempimento per motivi oggettivi non fa scattare la pena, dunque sabino faceva anche riferimento al criterio di imputabilità dell’ inadempimento, ma papinniano comtinua dicendo che l’ argomentazione di sabino è un po’ complessa egli dice che questa è la regola della stipulatip pene demplice generale perché applica per analogia la regola del legtum teneris? Che è ul legato, una disposizione contenuto in un attimo di ultima volontà dove si assegna una certa quantità di cose detriorabili che servono al sostantemnto di una persona vicino al de cuius ad es l’ eredo deve procurare degli alimenti alla moglie del defunto ed essendo cose deteriorabili devono essere consegnate iimmediatamente perché quelle cose deteriorabili si sarebbero dunque perse, e sabino quindi dice poiché la struttura delle legatum teneris è sempre quella della stipulatio pene che ha un contenuto particolare si applica dunque la legatum teneris, però ulpiano dice che la disciplina della legatu teneris non può essere estesa per analoga alla disciplina della legatum teneris in quanto quest’ unltima disciplina un caso eccezionale, papiniano inoltre aggiunge un'altra cosa e ci dice che la regola papiniana per cui richiedere immediatamnte la pena si potrà richiedere esclusivamente per la stipulatio pene doppia e non per la stipulatip pene semplice perché nella stipulatio pene dobbia perché rientra questo in una valutazione volontaria delle parti perché volevano che l’ inadempimento facesse scattare immediatamente la pena, dunque papiniano afferma che l’ obbligazione statim può avvernire solo nel caso in cui si tratta del caso eccezionle della legatum teneris o se si tratta di una stipulatio doppia.
Quindi stipulatio pene semplice avente ad oggetto o un dare o un facere si applicano le regole della stipulatio sottoposta a condizione cioè bisogna attendere che la condizione non sia più realizzabile secondo painiano mentre secondo sabino giurista precedente si applicano le regole del legame tenuris vale a dire l’
obbligazione scatta statim ma bisogna controllare il criterio di imputabilità vale a dire se l’ inadempimento è avvenuto per responsabilità soggettiva cioè per volontà del venditore allora in tal caso la pena sarà esegibile, in caso di responsabilità oggettiva allora no, papiniano replica affermando che tale regola trattando un caso eccezionale non può essere estesa alla stipulatio, è invece applicabile in caso di stipulatio doppia perché la pena dell’ obbligazione non è sottoposta condizione e quindi è immediatamnete esegibile
Quando c’ è un termine però che nei casi prima non c’ era le regole cambiano
In tal caso le obbligazioni si distinguono in base al tipo di prestazione principale a cui consegue la pena e cioè se il comportamento principale sia un comportamento positivo o negativo ad es un facere o un non facere
Il primo è un testo di paolo del digesta, è un caso un po’ particolare qui abbiamo una stipulatio pene che viene affiancata a un contratto di locazione di un fondo, il fondo viene locato all’ interno delle pattuizioni si prevede che il locatore non potrà espellere il conduttore dal fondo prima che siano trascorsi due anni, clausola abbastanza comune, allo stesso tempo il conduttore si impegnava a non lasciare il fondo prima di un biennio, questi comportamenti erano garantiti reciprocamento chiaramente dalla stipulatio, per cui se il conduttore fosse uscito prima dal fondo avrebbe dovuto pagare una penale e se il locatore avesse espulso il conduttore prima anche egli allo stesso modo avrebbe dovuto pagare una penale, dunque l’ oggetto della prestazione principale è un non facere, si pone questo caso che accade se il conduttore per questo biennio non paga il canone il locatore può espellere il conduttore che è inadempiente non rispetto a un certo tipo di attività accessoria ma rispetto a un requisito fondamnetale, ebbene ci dice paolo che dobbiamo distinguere tra il diritto civile e il diritto onorario, se il locatore espelle in conduttore prima dei due anni diviene inadempiente si realizza la condizione la penale è esigibile e dunque si potrà agire, tuttavia ggiunge paolo il comportamento del conduttore contiene in sé l’ effetto pscicologioco del dolo, in quanto ha messo in difficoltà il locatore e di conseguenza afferma paola la pena scatta ugualmente tuttavia sarà possibile per il locatore inserire nella formula l’ ecceptio doli, vale a dire uno strumento di diritto onorario creato dal pretore, ai fini di correggere l’ inequità del diritto civile, dunque in tal caso il giudice accertatosi che il conduttore non pagasse il canone può assolvere il locatore perciò aveva il diritto il locatore ad espellerlo
Prendiamo un altro testo del digesta di scevola, questo testo prende in considerazione un'altra ipotesi due fratelli si accordano per dividere prima della loro morte il proprio patrimonio ereditario e si impegnano mediante stipulatio pene di non agire in difformità di tale accordo, uno dei due fretelli muore, l’ altro fratello agisce nei confronti degli eredi del fratello morto affinché gli venga assegnata una determinata quota non solo in quanto erede ma oggetto della transazione effettuata, scevola dice che il fratello che ha agito contro gli eredi del fratello morto è inadempiente rispetto all’ accordo preso e garantito dalla stipulato pene, di conseguenza la pena è commessa, ma successivamente dice la pena è commessa anche qualora il giudice preso atto della transazione non assegna al fratello superstite la quota di eredità che aveva chiesto difformemente rispetto alla transazione? Cioè anche se non si realizzano gli effetti negativi che erono stati garantiti dalla stipulatio la pena risulta ugualmente commessa, Scevola dice sì la pena è commessa perché quella clausola serviva non soltanto ad evitare che venisse diviso in modo diverso il patrimonio ereditario ma serviva anche ad evitare che si agisse a monte contro quello accordo, la pena serviva a garantire che non si agisse non che non si ottonese , dunquue l’ esito del porcesso dice che la pena scatta dal momento in cui si pone in essere il comportamento negativo che era stato garantito come non perseguibile mediante la penale, se mi impegno a non agire ma agisco la pena scatta, dunque è irrilevante l’ esito del processo, in questo caso non sarà neanche possibile da parte del fratello che ha agito utilizzare l’ ecceptio domini in virtù del fatto che il giudice ipoteticamente gli abbia dato ragione, in quanto gli altri eredi agiranno in tale ioptesi con una replicatio ove sottolineranno che costui ha agito in difformità alla stipulatio pene contratta con il de cuius, dunque secondo scevola l’ obbligo di un comportamento negativo, qualora l’ obbligato compiA un comportmento positivo allora scatta subito la pena, perché è determinante non solo il fatto in sé ma anche la volontà dei contraenti, dunque cosa vi fosse alla base della convenzio
Ma cosa accade quando non vi è apposizione di termine? A proposito vi sono dei testi relativi al compromisso, cioè le parti decidono di rimettere la controversia all’ arbitrato, l’ arbitro si impegna s emettere la sentenza, mentre le parti si obbligano con corrispettive stipulazioni penali a rispettare la sentenza (arbitrato isolato) essendo che la sentenza proviene da un arbitro, cioè non dal pretore, bensì da un terzo scelto dalle parti, la sentenza non è vincolante, censo afferma che se non vi è un termine la pena scatta in caso di inadempimento dopo un certo periodo ragionevole di tempo, che alcuni giuristi odierno hanno individuati in 30 giorni necessari ad un processo formulare ad ogni modo il soccombente potrà evitare la pena fin quando non si arrivi alla litis contestatio, dunque se prima della litis contestatio il soccombente adempirà volontariamente, allora non ci sarà motivo di procedere al processo, il processo andrà avanti soltanto ad una condizione dice paolo cioè se l’ attore dimostra che aveva interesse ad un adempimento immediato, ad un inadempimento che venisse effettuato in tempistiche ragionevoli e non poco prima della litis contestatio, se non riesce a dimostrarlo il processo viene meno e la pena non sarà più esigibile.