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Il contratto di pilotaggio marittimo, che consiste nel rapporto tra l'armatore di una nave e la corporazione di piloti o il pilota locale. Il pilota fornisce indicazioni sulla rotta e assiste il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. La conclusione e il contenuto del contratto, la responsabilità dei danni, il pilota responsabile e la responsabilità solidale della cauzione. Il pilotaggio è obbligatorio in determinate località e il pilota deve prestare la sua opera fino a quando la nave è fuori dalla zona o ormeggiata.
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La lex 230/2016 ha modificato l’artt. 93, 94 e l’abrogazione dell’art. 89 c. navigazione. IL CONTRATTO DI PILOTAGGIO Il contratto di pilotaggio, che si conclude fra l'armatore della nave, rappresentato dal comandante, e la corporazione dei piloti o in mancanza, il pilota locale, è un contratto in base al quale il pilota si obbliga a suggerire la rotta e ad assistere il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla. Questo contratto è stato spesso assimilato a quello di arruolamento , anche in considerazione dell'inserimento del pilota fra l'equipaggio in qualità di primo ufficiale. CONCLUSIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO La chiamata del pilota fa sorgere il rapporto contrattuale fra l'armatore della nave e la corporazione, che è tenuta ad inviare il pilota di turno.Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui il pilota di turno percepisce il segnale di chiamata, mediante il quale il comandante esprime la sua dichiarazione di accettazione dei servizi di corporazione. Va sottolineato come l'avviso che la nave del pilota deve dare alla nave da pilotare quando questa si dirige verso di essa, non costituisce accettazione ma semplicemente l'inizio dell'esecuzione del contratto. La situazione non muta quando la chiamata del pilota non è fatta dal comandante ma dal raccomandatario. La funzione esercitata dal pilota è puramente tecnica e consiste nel fornire al comandante le indicazioni relative alla rotta e all'esecuzione della manovra.Tuttavia, la determinazione della rotta e l'attuazione delle manovre necessarie per seguirla competono al comandante.
Nelle località dove il pilotaggio è obbligatorio, il pilota deve prestare la sua opera sino a quando la nave sia giunta fuori della zona per cui è prescritta l'obbligatorietà o sia ormeggiata nel luogo assegnatole. RESPONSABILITA' Dei danni derivati alla nave a causa di una manovra errata, è responsabile il comandante, che è tenuto a dirigere personalmente la manovra anche quando è assistito da un pilota.In tal caso, il comandante può liberarsi dalla responsabilità dimostrando che l'errore di manovra è causato da inesatte indicazioni fornite dal pilota. Correlativamente, il pilota è responsabile dei danni subiti dalla nave durante il pilotaggio, quando questi danni sono stati causati dall'inesattezza delle informazioni e delle indicazioni fornite da lui stesso per la determinazione della rotta. Va sottolineato come l'inadempimento del pilota non si presume ma deve essere dimostrato.Una volta però dimostrata l'inesattezza delle informazioni fornite al comandante, la responsabilità del pilota assume carattere assoluto, poiché non ammette la prova liberatoria. Per ogni altro inadempimento contrattuale, invece, che non produca danni alla nave, la responsabilità del pilota resta regolata da principi comuni.La corporazione dei piloti risponde solidamente col pilota dei danni di cui quest'ultimo è responsabile, ma non oltre il limite della cauzione. La responsabilità solidale della cauzione non si riferisce soltanto ai danni derivanti da inadempimento contrattuale, ma anche a quelli extracontrattuali. Dei danni verso terzi provocati dalla nave pilotata risponde l'armatore di questa, salvo rivalsa verso il pilota nell'ipotesi di un suo inadempimento.Tale responsabilità dell'armatore per fatti di pilota si giustifica in quanto, essendo il comandante a mantenere la direzione delle manovre, di fronte ai terzi si tratta di danni dovuti non a fatto del pilota ma a fatto del comandante.