


Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Prepare-se para as provas
Estude fácil! Tem muito documento disponível na Docsity
Prepare-se para as provas com trabalhos de outros alunos como você, aqui na Docsity
Os melhores documentos à venda: Trabalhos de alunos formados
Prepare-se com as videoaulas e exercícios resolvidos criados a partir da grade da sua Universidade
Responda perguntas de provas passadas e avalie sua preparação.
Ganhe pontos para baixar
Ganhe pontos ajudando outros esrudantes ou compre um plano Premium
Comunidade
Peça ajuda à comunidade e tire suas dúvidas relacionadas ao estudo
Descubra as melhores universidades em seu país de acordo com os usuários da Docsity
Guias grátis
Baixe gratuitamente nossos guias de estudo, métodos para diminuir a ansiedade, dicas de TCC preparadas pelos professores da Docsity
Una panoramica delle diverse tipologie di società, tra cui società semplici, collettive, società per azioni, cooperative, responsabilità limitata, assicurative e società europee. Esplora le differenze tra società di persone, società di capitali e società cooperative, e la legislazione relativa al contratto di società in italia. Il testo illustra la nozione di società plurilaterale, la sua evoluzione con la legislazione recente e la sua distinzione dai contratti associativi.
O que você vai aprender
Tipologia: Provas
1 / 4
Esta página não é visível na pré-visualização
Não perca as partes importantes!
Commerciale 24/03/2021. L’articolo 2247 recita con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune dell’attività economica al fine di ripartirne gli utili. Le società sono organizzazioni di persone, create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva. Dunque da un punto di vista descrittivo sono le strutture organizzative tipiche attraverso cui si realizzano le imprese in comune. E dunque sono espressioni di quella gamma di attività produttive che si caratterizzano per essere una pluralità di tipi, ne conosciamo 8: le società semplici, collettive, società per azioni, cooperative, responsabilità limitata, assicurative e poi società europee. I singoli tipi di società dunque sono diversi talvolta sensibilmente diversificate nella loro disciplina anche se hanno una serie di elementi in comune. E nell’ ambito di questa disciplina individuiamo tre grandi famiglie: società di persone, società di capitali e società cooperative o mutualistiche. Il 2247 ci offre la nozione legislativa del contratto di società, cioè fino al 1993, quando venne introdotta la disciplina della SRL uni personale e fino al 2003, quando è poi stata introdotta la disciplina della spa, l’elemento caratterizzante di tutta la società e quella di essere contratti plurilaterali, cioè la necessaria pluralità dei soggetti che costituivano la società. Questo elemento è venuto meno con queste due disposizioni che hanno dato ingresso alla società a responsabilità limitata con un solo socio che possono essere costitutivi non più per contratto ma per atto unilaterale. Come vedremo invece la disciplina della plurilateralità continuerà a caratterizzare la disciplina della società di persone. Il concetto secondo il quale due o più persone che costituivano il dato caratterizzante nel contratto di società va adesso letto nel modo che ha appena accennato, cioè le riforme legislative hanno previsto società a responsabilità limitata e società per azioni ad unico socio. Sia pure con le eccezioni introdotte da queste leggi speciali, le società continuano ad essere classificate come enti associativi a base contrattuale esse cioè nascono dall’ accordo di due parti per costituire tra di loro un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale, avendo d’oggetto l’esercizio in comune dell’attività economica allo scopo di dividere successivamente gli utili. Le società dunque possono essere inquadrate nella categoria dei contratti associativi, e questi si contrappongono ai contratti di scambio, come per esempio può essere considerata una compravendita, in cui la prestazione di una parte è collegata alla prestazione dell’altra. L’avvenimento che soddisfa l’interesse di tutti i contratti è la realizzazione dell’interesse dell’altro, ciò non avviene nell’ ambito del contratto associativo in cui il rapporto attività economica che forma oggetto del contratto si sviluppa indipendentemente dalla controprestazione per realizzare uno scopo ritenuto comune a tutti i contraenti e non tra essi contrapposti, ne può sussistere un legame tra il conferimento previsto nell’ articolo 2247 e la realizzazione degli ultimi. Nei contratti associativi dunque diversamente dai contratti di scambio, le prestazioni di ciascuna parte possono essere di diversa natura, ma quello che conta è che venga conseguita la realizzazione di uno scopo che i soci assumono come scopo comune. Le singole prestazioni non sono destinate a scambiarsi tra di loro, ma sono finalizzate alla realizzazione di uno scopo comune e il corrispettivo è la partecipazione alla parte delle imprese comune dunque nell’acquisto della partecipazione sociale. Il contratto associativo e quello di società possono essere stipulati da due o più parti e sono il contratto di organizzazione di una futura società. In sostanza il contratto di società presuppone lo svolgimento di una attività in comune tra i soci, la creazione di un’organizzazione di gruppo, intesa anche come attività che presiede le regole dell’ente creato. Ne consegue che questo non esaurisce la sua funzione con l’esecuzione delle prestazioni iniziali, ma fissa le basi organizzative dell’ attività comune e detta regole volte allo svolgimento dell’attività, detta regole entro cui deve avvenire l’esecuzione del contratto. Da questo nascono quindi situazioni strumentali. In questi elementi generici di differenziazione dei contratti associativi trovano fondamento quelle regole che si riferiscono ai contratti plurilaterali, cioè il 1420, 1446, 1459, 1666. Il tratto comune di queste regole è che l’annullabilità non incide sul contratto in quanto tale ma solo sul vincolo di una parte, salvo che la partecipazione venuta meno non fosse essenziale per la nascita di quel contratto. E a questa disciplina si sottopone anche il contratto di società. Il contratto di società implica l’applicabilità delle restanti disposizioni generali del contratto e indica l’applicazione del principio della tutela della buona fede, così come la tutela dei terzi
avendo cura di precisare che questa disciplina risulta intesa nell’ ambito delle normative previste tra società e terzi. Le società sono enti associativi che si caratterizzano nella presenza di 3 elementi: il compedimento dei soci, lo scopo mezzo e lo scopo fine. I compedimenti sono le prestazioni cui le parti nel contratto di società di obbligano. Il compedimento viene determinato in denaro, ma essi costituiscono contributi dei soci alla formazione iniziale del patrimonio della società e costituiscono anche l’adempimento di un obbligo che essi assumono nel momento in cui partecipano al contratto di società. La loro funzione è quella di dotare la società fin dall’ inizio di un capitale di rischio per lo svolgimento dell’ attività in comune. Pur non sfuggendo che nella disciplina della società di persone, l’elemento del compedimento viene riportato all’assunzione della responsabilità per le obbligazioni societarie che ne costituisce le parti partecipanti. La funzione del compedimento è quella di costituire quel capitale in ragione del quale vengono sviluppate le attività; il compedimento è l'apporto del possedimento personale del singolo socio alla società. Il singolo socio corre anche il rischio di perderlo, quindi si assume il rischio non solo di non ricevere alcun compenso ma anche di perdere il compedimento. Si tratta di un rischio di impresa comune, seppur con diverse gradazioni, nell'ambito della società di persone esso è limitato ad eccezione per soci accomandanti. Il compedimento, oltre al denaro, può anche riguardare beni in natura in proprietà o in credito o opere o di servizio, va precisato che è preclusa la possibilità di compedire opere e servizi nelle società azionari. Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Il patrimonio sociale iniziale è dato dai compedimenti. La Consistenza del patrimonio sociale attività e passività è accettata periodicamente attraverso il bilancio di esercizio e si definisce patrimonio netto la differenza tra attività e passività. L'attivo patrimoniale costituisce quella garanzia generica di cui all'articolo 2740 che possiamo richiamare anche per le società e costituisce il patrimonio su cui possono soddisfarsi i creditori della società. Diverso dalla nozione di patrimonio sociale è la nozione di capitale sociale nominale. Questa non è altro che un’ entità numerica una cifra che esprime il valore in denaro dei compedimenti quale risulta dalla valutazione compiuta dell'atto costitutivo della società. È un'entità intangibile destinata alla soddisfazione dei creditori sociali e il limite di questa. Il capitale sociale rimane immutato nel tempo tramite le società dotate di personalità giuridica tranne le modifiche che possono intervenire per nuovi compedimenti. Il capitale sociale ha una doppia funzione: una funzione definita vincolistica e una funzione definita organizzativa. Il capitale sociale indica cioè l'ammontare dei compedimenti dei soci e indica il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dell'attività di impresa per tutta la durata della società. Il legame tra patrimonio sociale e capitale sociale è costituito dal fatto che il primo indica una frazione ideale del patrimonio netto non distribuibile e il secondo indica la garanzia patrimoniale generica. Il contenuto di questi elementi così come sono sviluppati indica il capitale sociale e quindi indica anche la frazione di poteri che viene attribuita a ciascun socio. Detto questo L'altro elemento è l'esercizio in comune dell’ attività economica. Questo è il secondo dato caratterizzato dai contratti delle società ed è quello che viene definito scopo mezzo, il quale è legato all'oggetto sociale. L’oggetto sociale lo specifica l’ Attività economica che i soci si propongono di svolgere, per esempio quale attività deve essere predeterminata. Nell'atto costitutivo della società è modificabile nel corso della società e indica quella attività produttiva su cui la società indirizza l'esercizio in comune tra i soci in tutte le società. Abbiamo visto che per attività si intende una serie coordinata di atti e deve trattarsi di un'attività produttiva, cioè a contenuto patrimoniale condotta con metodo economico finalizzata alla produzione di beni o di servizi. Essenziale è dunque che l'attività produttiva sia esercitata in comune, ma fissare i caratteri minimi dell'esercizio in comune è alquanto difficile perché è evidente questo emerge in tutta la sua evidenza nell'ambito del contesto delle società di persone mentre tende a scomparire nelle grandi società per azioni. Ma il profilo oggettivo che il fenomeno societario consegue in realtà ha l'esercizio in comune di un'attività economica cioè alla realizzazione necessaria preordinata al conseguimento di un risultato comune. Un’attività economica perché possa dirsi comune a più soggetti richiede necessariamente che essa sia preordinata alla
solo uno degli scopi fini cioè quello della divisione degli utili. Quindi l'obiettivo di perseguire un lucro oggettivo destinato ad essere suddiviso tra i soci. Vi possono essere anche altri scopi per esempio quello mutualistico che caratterizza l'attività di una particolare impresa mutualistica. Lo scopo mutualistico è quello di fornire direttamente i soci attraverso servizi, occasioni di lavoro o un bene ad un prezzo inferiore di quello che gli stessi potrebbero conseguire sul mercato e quindi a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sicuramente sul mercato. Vi è anche lo scopo consortile, caratterizzato da una migliore organizzazione e di attività di impresa che consentono una cooperazione stessa tra i consorziati. E poi vi è anche lo scopo lucrativo. Si definiscono società tutti gli enti associativi che operano con il metodo economico per la realizzazione di un risultato riferibile ai soci, cioè la società è un fenomeno egoistico e dunque si caratterizza per la realizzazione di quel risultato economico e questo è un dato caratterizzante per tutte le tipologie di società. La disciplina dalla legge 28 dicembre 2015 numero 208 ha introdotto la legge di stabilità e ha introdotto dunque la figura della società benefit. Si tratta di una forma ibrida di esercizio che si colloca idealmente a metà strada tra le società attraverso le quali si persegue un lucro soggettivo o lucro oggettivo (quello perseguibile dall'ente è quello soggettivo, mentre quello perseguibile da ciascun socio è quello in cui manca del tutto la ricerca del profitto). Vi sono delle società in cui viene a mancare il lucro da questo punto di vista, possiamo far riferimento per esempio ai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo della Cooperazione alle società di organizzazione e gestione accentrata dei mercati. Un problema che si pone è il rapporto tra il contratto di società e le associazioni del primo libro del codice civile. Gli elementi distintivi tra società e associazioni che risiedono nel cosiddetto scopo fine. Lo scopo fine delle società resta lo scopo economico nelle diverse manifestazioni e quindi lo scopo lucrativo puntualistico, mentre rimane estraneo lo schema causato dalla devoluzione a terzi dei risultati dell'attività comune, cioè questa è considerata estranea alla disciplina della società la cosiddetta eterodestinazione. Quando nell'ambito di associazioni gli utili conseguiti sono istituzionalmente devoluti ad associazioni di beneficenza o a scopo altruistico ci troviamo di fronte ad un’ Impresa e non di fronte ad una società. Questo perché viene a mancare l'elemento cardine delle società, cioè lo scopo fine e quindi dividere gli utili. Un altro elemento di distinzione si trova tra società e comunione. Il 2248 dice che la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII e del libro terzo. La Comunione è una situazione giuridica che sorge quando la proprietà o un diritto è attribuibile a più persone. (Articolo 1100) I comproprietari dei beni possono sempre rivendicare il diritto di chiede la divisione di quel determinato bene. Nella comunione il rapporto tra bene e Attività si inverte: vi è infatti una funzione prevalente dei beni sull'attività. Il bene è goduto, vi è una conservazione e utilizzo della cosa comune al fine di ricevere il miglior godimento. Nella comunione manca il vincolo di destinazione. Quando ci troviamo di fronte al godimento di un bene senza che a questo sia connesso un'attività, non si può applicare la disciplina societaria, ma dobbiamo dunque applicare la disciplina della comunione che rientra nel terzo libro del codice civile nell'articolo 1100. 2248 può essere anche letto nel senso che sono vietate le società di mero godimento.