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Dislessia e Regione Puglia, Lecture notes of Law

Legge Regione Puglia in ambito sanitario

Typology: Lecture notes

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Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 02/03/2010
LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 4
“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’
Capo I
Modifiche e integrazioni alla legge regionale
23 dicembre 2008, n. 45
Art. 1
Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale
23 dicembre 2008, n. 45 -Autorizzazione
di cui all’articolo 5 della legge regionale
28 maggio 2004, n. 8
1 L’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), è abrogato.
2. La Giunta regionale è incaricata di effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
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Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 02/03/

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2010, n. 4

“Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’

Capo I Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45

Art. 1 Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 -Autorizzazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8

1 L’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), è abrogato.

  1. La Giunta regionale è incaricata di effettuare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, modifiche e integrazioni al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), affinché siano definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi degli ambulatori medici e odontoiatrici, in forma singola o associata, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e successive modifiche e integrazioni.”.

Art. 2 Modifica all’articolo 4 della l.r. 45/

  1. L’articolo 4 della l.r. 45/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Servizio presso le direzioni sanitarie

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell’ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
  2. I direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti a verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l’impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto. Fermo restando l’organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza.
  3. I dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati, ai sensi del comma 27 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), allo svolgimento dei compiti propri del profilo professionale per il quale sono stati assunti.
  4. Il comma 3 non si applica al personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei requisiti di cui al presente articolo.”.

Art. 3 Modifica all’articolo 19 della l.r. 45/

  1. All’articolo 19 (Personale associazione italiana della Croce Rossa) della l.r. 45/2008 è aggiunto, infine, il seguente comma:

i) al comma 5 dell’articolo 8 dopo le parole: “requisiti minimi” sono inserite le seguenti: “di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni,”; j) al comma 2 dell’articolo 10 (Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “che deve avvenire entro un tempo massimo di un anno, pena la decadenza”. k) all’alinea del comma 1 dell’articolo 12 (Legale rappresentante della struttura) le parole: “alla Regione o al sindaco:” sono sostituite dalle seguenti: “all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione:”; l) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 è sostituita dalla seguente: “d) la temporanea chiusura o inattività della struttura, motivandola adeguatamente, e comunque per un periodo non superiore a un anno.”; m) all’articolo 13 (Responsabile sanitario - Requisiti) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “7 bis. Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo 15 nonies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.”; n) al comma 11 dell’articolo 15 (Sanzioni) le parole: “dichiarata o” sono soppresse; o) al comma 5 dell’articolo 16 (Procedimento per l’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 15) sono aggiunte, in fine, le parole: “e al potenziamento delle dotazioni organiche e finanziarie dei dipartimenti di prevenzione delle ASL”; p) all’articolo 18 (Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza) è aggiunto, infine, il seguente comma: “2 bis. Al fine di assicurare il puntuale svolgimento da parte del personale del servizio igiene e sanità pubblica delle attività derivanti da piani straordinari o periodici di verifica approvati dalla Regione, nonché da verifiche disposte in forza di norme nazionali, i direttori generali delle ASL adottano, sulla base di apposita proposta del direttore del dipartimento di prevenzione, gli interventi organizzativi necessari per il rispetto dei medesimi piani anche mediante l’utilizzo degli istituti contrattuali previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).”; q) il comma 2 dell’articolo 27 (Sospensione e revoca dell’accreditamento) è sostituito dal seguente: “2. L’accreditamento è revocato a seguito dal venir meno delle condizioni di cui all’articolo 21.”; r) il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente: “L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, previa formale diffida, la revoca dell’accreditamento.”; s) il comma 5 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente: “5. La revoca dell’accreditamento comporta la revoca degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti con l’ASL di competenza.”; t) il comma 6 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente: “6. La revoca dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi, così come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal regol. reg. 3/2005, nonché in caso di mancata applicazione agli addetti del corrispondente CCNL.”.

Art. 5 Abrogazione di norme in materia di riabilitazione e provvedimenti conseguenziali

  1. Il comma 29 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007 è abrogato.
  2. Le lettere l), come modificata dall’articolo 9 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 4, m), n) e o) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 (Disposizioni integrative e modifiche della l.r. 40/2007 e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008), sono abrogate.
  1. La Giunta regionale con uno o più provvedimenti procede alla modifica e/o integrazione del regol. reg. 3/2005 in relazione al processo di autorizzazione e accreditamento delle strutture di riabilitazione.
  2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di approvazione del regolamento di cui al comma 3. Art. 6 Accreditamento delle strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti
  3. In deroga al comma 32 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, come integrato dall’articolo 5, comma 1, lettera q), della l.r. 1/2008, le strutture di cui alla lettera c) dell’articolo 1 del regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Articolo 3, comma 1, lettera a), punto 1), della l.r. 8/2004. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio- sanitarie), iscritte nell’albo degli enti ausiliari di cui all’articolo 10 della legge regionale 9 settembre 1996, n.22 (Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze), già in esercizio, possono presentare richiesta di accreditamento istituzionale a decorrere dal primo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di approvazione dei requisiti strutturali, funzionali e tecnologici di accreditamento dei servizi per le dipendenze patologiche, in attuazione dell’intesa Stato - Regioni 5 agosto 1999.
  4. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 Norme in materia di accreditamento delle strutture di dialisi e di prestazioni dialitiche

  1. Le strutture dialitiche private possono essere accreditate, fermo restando il possesso dei requisiti minimi e ulteriori stabiliti dal regol. reg. 3/2005, per il numero di posti tecnici autorizzati all’esercizio alla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2002, n. 1412 (D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, articolo 8 ter. Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie e all’esercizio dell’attività. Linee guida regionali relative a primi adempimenti operativi).
  2. Per l’applicazione di quanto disposto al comma 1, le strutture di dialisi private presentano, entro il 31 marzo 2010, domanda di accreditamento alla Regione - Assessorato alle politiche della salute - Servizio programmazione e gestione sanitaria, autocertificando il possesso dei requisiti minimi e ulteriori fissati dal regol. reg. 3/2005. Per le verifiche conseguenti si applicano le procedure di cui alla l.r. 8/2004.
  3. Nelle more del completamento della rete dialitica pubblica previsto dalla legge regionale 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008-2010) e dalla deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2009, n. 2019 (Approvazione Rete dialitica per l’assistenza ai nefropatici cronici per il triennio 2009- 2011), i direttori generali sono autorizzati a stipulare, con le strutture di cui al comma 1, accordi contrattuali per volumi e tipologie di prestazioni dialitiche sino alla concorrenza del rapporto ottimale di 3,5 pazienti per posto rene accreditato e per tre trattamenti settimanali per paziente, salvo esigenze cliniche di particolare rilievo documentate, nei limiti del numero di pazienti che risultino già in carico alla

che intendano erogare prestazioni di assistenza domiciliare ex articolo 26 della l. 833/1978.”.

Art. 9 Modifiche all’articolo 17 della l.r. 1/

  1. L’articolo 17 (Documento di riconoscimento per il personale delle strutture accreditate per prestazioni di riabilitazione domiciliare) della l.r. 1/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - Personale dei presidi eroganti prestazioni di riabilitazione domiciliare

  1. Dal 1° gennaio 2010 tutti i presidi privati già accreditati al servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ex articolo 26 della l. 833/1978 che hanno stipulato contratti per prestazioni di riabilitazione domiciliare devono dotare il proprio personale dipendente addetto a tali prestazioni di idoneo documento di riconoscimento riportante la foto, il nome della società da cui dipendono, il nome e cognome dell’operatore, la data di assunzione nonché il numero di posizione INPS e il numero di matricola aziendale. Tale documento deve essere obbligatoriamente esibito al paziente all’atto di ogni singola prestazione.”.

Art. 10 Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 26/

  1. Il comma 39 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007 è abrogato.
  2. All’articolo 8 della l.r. 26/2006 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “3 bis. Nel limite dei posti letto stabiliti dal comma 2, gli accordi contrattuali con le residenze socio- sanitarie assistenziali (RSSA) per le attività di carattere sanitario sono stipulati dal direttore generale dell’ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei sindaci competente per territorio. 3 ter. I direttori generali delle ASL pervengono alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della publicizzazione aggiornata semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto. 3 quater. All’istanza presentata dal legale rappresentante delle strutture deve essere allegata la documentazione attestante l’iscrizione al registro di cui all’articolo 53 della l.r. 19/2006. 3 quinquies. L’iscrizione al registro di cui al comma 3 quater deve intendersi quale classificazione secondo le indicazioni dell’articolo 66 del reg. reg. 4/2007 e non costituisce diritto all’accordo contrattuale. 3 sexies L’accordo contrattuale si rinnova con cadenza triennale, rinnovabile ai fini della continuità assistenziale, a seguito della verifica di cui all’articolo 52 della l.r. 19/2006. 3 septies. In caso di contestuali istanze di accordo contrattuale, a fronte di dichiarata parziale disponibilità di posti letto e a parità di diritto, i direttori generali procedono alla stipula degli accordi contrattuali dando priorità alle strutture che presentano una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli

minimi regolamentari nel rispetto di linee guida da emanarsi da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria. 3 octies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i direttori generali procedono alla stipula degli accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere, anche se scadute e in regime di proroga, e comunque nei limiti dei posti letto mediamente utilizzati nell’ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. 3 nonies. Gli accordi contrattuali per i posti letto non utilizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono rispettare i criteri di priorità di cui al comma 3 septies. 3 decies. Fino alla stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 3 octies restano valide le convenzioni già in essere, anche se scadute e in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della presente legge. 3 undecies. Qualora i direttori generali non ottemperino nei termini di cui al comma 3 octies, la Giunta regionale nomina il commissario ad acta.”.

Art. 11 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14

  1. L’articolo 32 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004), è sostituito dal seguente:

“Art. 32 - Adeguamento contributo case protette

  1. La quota di spesa sanitaria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 (Legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997. Rettifiche e integrazioni), è pari al 50 per cento delle tariffe stabilite dall’articolo 32 del reg. reg. 4/2007.”.

Art. 12 Processo di accreditamento al servizio sanitario

  1. La data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento fissata dal comma 1 dell’articolo 36 (Attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006) della legge regionale 16 aprile 2007, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 - 2009 della Regione Puglia), al 31 dicembre 2009 è modificata, ai sensi dell’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Legge finanziaria 2010), al 31 dicembre 2010.
  2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), come modificato dalla l. 191/2009, le strutture e i soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all’articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2010 accedono alla fase dell’accreditamento istituzionale purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al reg. reg. 3/2005.
  3. L’accesso alla fase di accreditamento istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di
  1. Alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 27 (Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche delle aziende USL), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 5 (Dirigente SER.T e funzioni)le parole: “dirigente medico” sono sostituite dalle seguenti: “dirigente medico o dirigente del ruolo sanitario”; b) al comma 2 dell’articolo 11 (Pianta organica) le parole: “del profilo professionale medico” sono soppresse; c) al comma 1 dell’articolo 13 (Norma transitoria) la parola: “medico” è soppressa.

Art. 15 Norme in materia di personale ex LSU

  1. Agli ex lavoratori socialmente utili (LSU) già utilizzati, attraverso piani di impresa e successive proroghe, in forma continuativa, nelle ASL e negli enti del SSR da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge nei servizi di riabilitazione, tossicodipendenze, assistenza domiciliare integrata (ADI) e prevenzione e altri servizi, si applica il processo di stabilizzazione previsto dall’articolo 30 della l.r. 10/2007 e dalla l.r. 40/2007 nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica, i cui oneri già gravano sul bilancio di ciascuna azienda ovvero nell’ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa. Art. 16 Norme in materia di personale
  2. Nel rispetto delle norme di legge relative alla spesa per il personale di cui all’articolo 2, comma 71, della l. 191/2009 e fermo restando quanto stabilito dall’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nelle procedure concorsuali, le ASL, le aziende ospedaliero universitarie (AOU) e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici del SSR coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato e in servizio presso le medesime aziende e istituti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato un’anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni.
  3. Il presente articolo si applica anche al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle AOU e dagli IRCCS pubblici per lo svolgimento dei progetti finalizzati.
  4. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 38, della l.r. 40/2007, come modificato dagli articoli 20 e 21 della l.r. 1/2008, si applicano altresì nei confronti del personale che abbia prestato servizio, anche non continuativo, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, entro il 31 dicembre 2010, con rapporto convenzionale e/o con incarico a tempo determinato, purché adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987, n. 16 (Norme organiche per l’integrazione scolastica degli handicappati).

Art. 17 Servizio emergenza territoriale 118

  1. I medici titolari d’incarico a tempo determinato nel servizio emergenza-urgenza (SEU) 118 presso

un’azienda sanitaria della Regione che: a) siano titolari d’incarico provvisorio nel SEU 118 con anzianità di almeno tre anni nella stessa azienda sanitaria; b) siano in possesso dell’attestato di formazione specifico nel SEU conseguito entro il 1° ottobre 2006, hanno titolo a presentare domanda di conferimento d’incarico a tempo indeterminato presso le sedi delle postazioni ove risultano in servizio sulla base dell’incarico provvisorio in corso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  1. Gli incarichi sono conferiti il primo giorno del mese successivo all’acquisizione delle domande.

Art. 18 Stabilizzazione del personale sanitario

  1. Ai fini della stabilizzazione del personale sanitario di cui al comma 38 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, il periodo di servizio continuativo di cui al succitato comma deve intendersi decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro presso le ASL.

Art. 19 Norme in materia di assunzioni e di dotazioni organiche

  1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di cui all’articolo 4 (Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2007, n. 1657 (Legge 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell’articolo 30 della l.r. 10/2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU “Policlinico” di Bari, IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e IRCCS. “S. De Bellis” di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della regione Puglia.
  2. I posti di cui al comma 1, riservati ai lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della regione Puglia, sono coperti mediante procedure concorsuali da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure previste dalla deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2006, n. 279 (Articolo 4, commi 3 e 4, della l.r. 20/2005. Modalità e criteri di selezione per la copertura di posti relativi al profilo professionale di ausiliario socio-sanitario).
  3. Le graduatorie approvate a seguito delle procedure di cui al comma 2, sono valide sino al loro esaurimento.
  4. I direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU “Policlinico” di Bari, IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte sono obbligati ad attingere dalle graduatorie di cui al comma 3 ogni qualvolta procedono al reclutamento di personale appartenente alla categoria A del CCNL del personale del comparto sanità assicurando il rispetto della percentuale di riserva stabilita con il presente

limiti delle disposizioni vigenti. L’atto aziendale è adeguatamente motivato in relazione alla tipologia delle strutture di cui è prevista l’istituzione e alla coerenza della spesa derivante dall’articolazione organizzativa con i vincoli previsti dalle norme nazionali e regionali in materia di patto di stabilità, spesa sanitaria e costi del personale del SSR.

  1. L’atto aziendale è adottato dai direttori generali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di adozione dell’atto aziendale è sottoposto alle valutazioni della Giunta regionale che, in ragione della complessità dell’azienda o ente proponente, provvede alla sua approvazione. L’atto aziendale e l’istituzione delle strutture ivi previste divengono efficaci solo a intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale. Eventuali modifiche o integrazioni all’atto aziendale devono essere approvate dalla Giunta regionale.
  2. L’articolazione organizzativa di ciascuna azienda sanitaria, IRCCS pubblico e delle AOU come risultante dell’atto aziendale approvato dalla Giunta regionale deve essere registrata nel sistema informativo sanitario regionale.

Art. 20 Norme in materia di personale ARES e di progetti di piano

  1. Al comma 3 dell’articolo 9 (Stabilizzazione del personale dell’Agenzia regionale sanitaria) della l.r. 1/2008 dopo le parole: “alla stessa data” sono inserite le seguenti: “oppure risultare in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e aver prestato servizio per almeno dodici mesi alla stessa data”.
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di spesa del personale di cui all’articolo 2, comma 71, della l. 191/2009, per l’attuazione delle direttive di cui al documento d’intesa 20 ottobre 2008, n. 116, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il rapporto di lavoro del personale medico vincitore di avviso pubblico bandito dall’Agenzia regionale sanitaria (ARES) per la realizzazione di progetti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2004, n. 1582 (Programma di utilizzo delle quote vincolate agli obiettivi del PSN 2003-2005. Relazione attività anno 2003. Progetti di piano per l’anno 2004), che sia in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbia svolto il progetto per almeno un biennio è trasformato a tempo indeterminato con l’osservanza delle procedure concorsuali di cui al comma 40 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, come da ultimo modificato dall’articolo 1 della l.r. 45/2008.

Art. 21 Norme in materia di personale degli istituti penitenziari

  1. Al fine di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta e di non disperdere la specifica professionalità del personale che opera negli istituti di pena, transitato al SSR, per effetto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria), si autorizzano le ASL, nei pubblici concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nei servizi o unità operative

multiprofessionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2009, n. 2020 (d.p.c.m. 1 aprile 2008 - Indicazioni in ordine all’individuazione di specifici modelli organizzativi differenziati con riferimento alla tipologia e consistenza degli istituti di pena), a prevedere, ai sensi della normativa vigente, una riserva di posti per consentire l’accesso nei ruoli aziendali del personale sanitario non medico le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010.

  1. Per l’espletamento dei concorsi per il personale di cui al presente articolo, le ASL procedono mediante procedure comuni per il reclutamento del personale stabilite con la presente legge.
  2. I bandi di concorso per la copertura di posti vacanti nelle dotazioni organiche dei servizi preposti all’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari devono prevedere l’obbligo, per i vincitori degli stessi, di permanenza presso l’istituto penale di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni.
  3. La spesa inerente l’inquadramento del personale di cui ai commi precedenti non rientra nei limiti prescritti dall’articolo 1, comma 565, lettera a), della l. 296/2006 trattandosi di trasferimento successivo di funzioni i cui oneri sono assicurati con le risorse finanziarie di cui all’articolo 6 del d.p.c.m. 1 aprile
  4. Il personale medico titolare di incarico provvisorio di cui all’articolo 50 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria), è equiparato al personale medico titolare di incarico definitivo di cui all’articolo 3, comma 4, del d.p.c.m. 1 aprile 2008. Tale personale è collocato in apposito elenco nominativo a esaurimento istituito presso l’ASL di competenza. Nei confronti del personale di cui al presente comma si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico dei medici con incarico definitivo, ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali.
  5. I contratti di lavoro dei medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e dei medici specialisti di cui agli articoli 51 e 52 della l. 740/1970, come rispettivamente modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 15 gennaio 1991, n. 26, sono disciplinati dagli accordi integrativi regionali per la medicina generale e per la specialistica ambulatoriale, da approvare a seguito della sottoscrizione degli accordi collettivi nazionali stipulati in data 27 maggio 2009, in attesa della specifica trattativa nazionale dedicata alla medicina penitenziaria.
  6. Ai contratti di lavoro di cui ai commi 5 e 6, nonché nei confronti dei medici incaricati definitivi, si applicano le deroghe previste dall’articolo 2 della l. 740/1970, come modificato dall’articolo 6 del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in tema di orario di lavoro, individuando il tetto massimo orario in quarantotto ore settimanali (articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003).

Art. 22 Norme in materia di attività di formazione

  1. Le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attraverso gli uffici formazione, sono tenuti a predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nell’anno o negli anni successivi.
  2. Il piano di cui al comma 1 è inviato entro lo stesso termine all’organismo regionale per la formazione

pubblici finalizzati all’aggiornamento annuale dell’elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 bis, comma 4, del d.lgs. 502/1992, come modificato dall’articolo 8 del d.lgs. 254/2000, ai fini dell’inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti.

  1. La Giunta regionale nomina annualmente una Commissione, che effettua la valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore generale, che resta in carica fino alla sua sostituzione ed è composta da tre membri, riconfermabili per non più di due volte: a) un rappresentante dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.); b) un docente di diritto amministrativo o di economia aziendale designato dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi di Puglia; c) un esperto di management sanitario designato dall’Assessore alle politiche della salute.
  2. La Commissione di cui al comma 4 effettua la valutazione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio finalizzato a valutare le attitudini, le conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio - sanitarie.
  3. La Commissione, in base alle valutazioni, riportate in apposito verbale, predispone l’elenco di candidati risultati idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, delle AOU e degli istituti pubblici del SSR.
  4. I candidati che in sede di colloquio dovessero risultare non idonei possono essere riammessi alla valutazione nell’anno successivo, contestualmente ai candidati iscritti nell’elenco di cui al comma 1, a condizione del mantenimento dei requisiti prescritti dall’avviso pubblico di riferimento.
  5. La Commissione di cui al comma 4 trasmette il verbale dei lavori al Presidente della Giunta regionale e all’Assessore alle politiche della salute.
  6. La Giunta regionale recepisce, con proprio provvedimento, l’esito dei lavori della Commissione e approva l’elenco dei candidati risultati idonei per titoli e colloquio di cui al comma 6.
  7. I candidati idonei alla nomina di direttore generale hanno l’obbligo di partecipare a un corso di formazione manageriale organizzato dall’Organismo regionale per la formazione in sanità della Regione Puglia in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.
  8. L’individuazione dei direttori generali delle ASL e delle AOU del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall’elenco dei candidati risultati idonei dalla valutazione della Commissione di cui al comma 6 e in possesso del certificato di superamento del corso di formazione di cui al comma 10.
  9. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione dei pareri di legge (Conferenza dei sindaci per le ASL e rettore dell’università degli studi competente per le AOU), del parere del Consiglio regionale della Regione Puglia, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta, e del parere del comitato consultivo misto dell’azienda sanitaria, di cui all’articolo 14 del d.lgs. 502/1992, come da ultimo modificato dall’articolo 12 del d.lgs. 229/1999, e all’articolo 6 della l.r. 25/2006, fatto salvo comunque il carattere fiduciario della nomina. Per esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato consultivo misto aziendale è convocato dall’Assessore alle politiche della salute.
  10. I direttori generali già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori nominati

nell’anno 2010 e che, comunque, per motivi temporali non possono rientrare nel percorso formativo di cui alla presente legge, su esplicita richiesta da inoltrare all’Assessorato alle politiche della salute, possono partecipare al corso di formazione manageriale organizzato dall’Organismo di formazione professionale in sanità.

  1. Resta fermo l’obbligo per i direttori generali di cui al comma 13 di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria, di cui all’articolo 3 bis del d.lgs. 502/1992, come inserito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 229/1999 e da ultimo modificato dal comma 24 nonies dell’articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, organizzato da altri enti, pena la decadenza automatica dall’incarico.
  2. Il provvedimento finale di nomina a direttore generale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Puglia.
  3. Sono abrogate le precedenti norme regionali in materia di nomina dei direttori generali delle ASL e delle AOU.

Art. 25 Norme in materia di formazione dei direttori generali

  1. L’Organismo regionale per la formazione in sanità attiva entro l’anno 2010 il primo corso di formazione manageriale, con periodicità biennale, per i direttori generali nominati dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge.
  2. Il corso di formazione di cui al comma 1 può anche essere organizzato in ambito interregionale in collaborazione con l’Age.Na.S., con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati per le attività formative e deve prevedere una durata semestrale e un’articolazione delle attività didattiche di almeno duecentocinquanta ore in moduli tra loro coordinati. Mediante accordi tra le regioni interessate sono organizzati, in ambito interregionale e in collaborazione con l’Age.Na.S., i corsi di formazione di cui al presente articolo, prevedendo forme di riconoscimento reciproco tra le medesime regioni dei certificati di partecipazione al corso di formazione manageriale nonché di compensazione delle spese.
  3. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento, da parte dei candidati idonei alla nomina di direttore generale, di una quota d’iscrizione la cui entità è determinata dalla Regione ovvero negli accordi di cui al comma 2 in base alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi. Ove ai corsi di cui alla presente legge siano ammessi anche gli aspiranti direttori generali di altre regioni e province autonome, che siano stati comunque selezionati da un’apposita commissione, la quota d’iscrizione degli stessi segue la disciplina determinata dalla Regione Puglia. A tal fine, la Regione Puglia comunica alle altre regioni e province autonome l’elenco degli aspiranti direttori generali cui è stato rilasciato il certificato di superamento del corso.

Art. 26 Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1

  1. L’articolo 9 (Collegi dei revisori e collegi sindacali) della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2001), è sostituito dal seguente:

“Art. 9 - Collegi sindacali delle aziende ed enti del SSR

  1. I componenti dei collegi sindacali delle aziende e degli enti del SSR non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi presso le aziende o enti del SSR.”.

Capo IV Norme in materia di bilancio, di spesa e di appalti

Art. 29 Abrogazione del comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.

  1. Il comma 4 dell’articolo 18 (Livelli di assistenza) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002), è abrogato. Art. 30 Modifiche all’articolo 25 della l.r. 25/
  2. L’articolo 25 (Utilizzo personale imprese appaltatrici) della l.r. 25/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 - Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali

  1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.
  2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati.
  3. I vincoli di cui ai commi 1 e 2, a integrazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2009, n. 2477 (Modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 745 del 5/5/2009 - Criteri e procedure per l’attivazione dell’istituto dell’in house providing - Linee guida per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle attività delle aziende sanitarie ed enti pubblici del servizio sanitario regionale di Puglia), devono comprendere anche le attività che costituiscono compito diretto di tutela della salute, comprese le attività di supporto strumentale delle imprese appaltatrici.
  1. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati.
  2. Il presente articolo non si applica ai dirigenti. Rientrano nell’applicazione del presente articolo i soci di cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente rinunciato o ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all’atto dell’assunzione presso la nuova impresa; in ogni caso, l’assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l’assunzione del personale dipendente della cooperativa.
  3. Il servizio svolto dai volontari delle associazioni di volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nell’ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118.”.

Art. 31 Norme in materia di contratti e appalti

  1. E’ istituito presso l’ARES il “Nucleo regionale per la verifica dei contratti e appalti delle aziende ed enti pubblici del servizio sanitario regionale” nominato con delibera del Direttore generale della medesima Agenzia su indicazione dell’Assessore alle politiche della salute secondo la composizione stabilita dalla Giunta regionale.
  2. Il Nucleo di cui al comma 1 esprime preventivo parere in merito alle procedure di gara secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Detto parere, vincolante per l’azienda o ente, è espresso in relazione ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
  3. Il Nucleo di valutazione di cui al presente articolo svolge le proprie attività secondo la tempistica e le modalità operative stabilite dall’ARES con provvedimenti del Direttore generale pubblicati sul sito web della Regione e della medesima Agenzia.
  4. E’ abrogato il quattordicesimo periodo del comma 26 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007, come integrato dall’articolo 5, comma 1, lettera h), della l.r. 1/2008.
  5. L’alinea del comma 5 dell’articolo 20 (Unione temporanee di acquisto) della l.r. 26/2006 è sostituito dal seguente: “5. Entro il 30 marzo di ogni anno le aziende e istituti del SSR comunicano all’Osservatorio regionale degli appalti, dei prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli investimenti del SSR i contratti per la fornitura di beni e servizi scaduti o in scadenza nei successivi dodici mesi in relazione ai quali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modificazioni, sono obbligate ad avviare le relative procedure d’acquisto, specificando:”.
  6. Per l’individuazione delle ditte concorrenti da invitare alle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 125, comma 1, del d.lgs. 163/2006, e successive modificazioni, e anche per le categorie merceologiche incluse nella cosiddetta “spesa comune”, in ossequio ai principi di trasparenza e rotazione e nel rispetto della massima concorrenzialità e parità di trattamento, le aziende e gli enti del SSR si avvalgono, in via prioritaria, dell’albo dei fornitori istituito e aggiornato dall’Assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia sulla piattaforma di e-procurement