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Appunti: Codice deontologico, Study notes of Biology

Appunti per esame di stato biologo: Codice deontologico

Typology: Study notes

2018/2019

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CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO
Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 febbraio 1996
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine dei Biologi. Il
Biologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disci-
plinare.
Art. 2.
L’ in o s s e r v a nz a d e i p r e ce t t i s t a b i li t i n e l p r e se n t e codice deontologico, ed ogni azione od omissione comun-
que contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni di-
sciplinari previste dall’art. 43 della L. 24/5/1967 n. 396.
Art. 3.
Nell’esercizio della professione il Biologo accetta il dialogo con i clienti e le istituzioni come unico stru-
mento di comunicazione senza posizioni preconcette.
Rispetta le iniziative e gli indirizzi deliberati dal proprio Ordine a tutela della categoria.
Nei casi in cui, nell’esplicare la sua professione, si trova per qualunque ragione in una situazione di conflit-
to di interessi, deve darne comunicazione ai soggetti interessati e, se il conflitto non può essere rimosso,
deve astenersi dal compiere l’atto o gli atti professionali.
Art. 4.
Il Biolo go è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l’aggiornamen-
to delle sue conoscenze.
Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e pro-
porzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficia-
lità.
Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinio-
ni e scelte con cognizione di causa.
Art. 5.
Nelle circostanze in cui il Biologo rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio
comportamento e i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze
degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l’esercizio delle sue
competenze.
Art. 6.
Il Biologo, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all’esaltare e dall’enfatizzare la pro-
pria competenza o i risultati ottenuti.
Tal e com po rt ame nt o a nd va lu tat o con p ar tic ol are s everità ove sia rivolto al procacciamento della cliente-
la a danno di altri colleghi.
Art. 7.
Il Biologo non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispet-
to delle norme del presente codice.
In ogni situazione lavorativa, il Biologo si ispira al rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione ge-
rarchica in ambito lavorativo e la natura del suo rapporto di lavoro.
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CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI BIOLOGO

Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 febbraio 1996

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Le regole del presente codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Ordine dei Biologi. Il Biologo è tenuto alla loro conoscenza, e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disci- plinare. Art. 2. L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice deontologico, ed ogni azione od omissione comun- que contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni di- sciplinari previste dall’art. 43 della L. 24/5/1967 n. 396. Art. 3. Nell’esercizio della professione il Biologo accetta il dialogo con i clienti e le istituzioni come unico stru- mento di comunicazione senza posizioni preconcette. Rispetta le iniziative e gli indirizzi deliberati dal proprio Ordine a tutela della categoria. Nei casi in cui, nell’esplicare la sua professione, si trova per qualunque ragione in una situazione di conflit- to di interessi, deve darne comunicazione ai soggetti interessati e, se il conflitto non può essere rimosso, deve astenersi dal compiere l’atto o gli atti professionali. Art. 4. Il Biologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale e a curare l’aggiornamen- to delle sue conoscenze. Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e pro- porzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficia- lità. Riconosce quale suo obbligo primario quello di aiutare il pubblico o gli utenti a sviluppare giudizi, opinio- ni e scelte con cognizione di causa. Art. 5. Nelle circostanze in cui il Biologo rappresenta pubblicamente la categoria è tenuto ad uniformare il proprio comportamento e i propri discorsi ai principi del dialogo, del rispetto delle idee altrui, delle competenze degli altri professionisti, anche quando queste ultime interferiscano legalmente con l’esercizio delle sue competenze. Art. 6. Il Biologo, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all’esaltare e dall’enfatizzare la pro- pria competenza o i risultati ottenuti. Tale comportamento andrà valutato con particolare severità ove sia rivolto al procacciamento della cliente- la a danno di altri colleghi. Art. 7. Il Biologo non accetta condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale ed il rispet- to delle norme del presente codice. In ogni situazione lavorativa, il Biologo si ispira al rispetto di tali norme qualunque sia la sua posizione ge- rarchica in ambito lavorativo e la natura del suo rapporto di lavoro.

Il Biologo salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua atti- vità, ed è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpreta- zioni che ne ricava. Art. 9. Il Biologo deve fondare i risultati della sua attività professionale su documentazioni o reperti di sua diretta conoscenza. Deve rendere noti tali risultati con obiettività, illustrando, ove sia il caso, le ipotesi interpreta- tive alternative. Art. 10. Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, l’ambiente na- turale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere e il rispetto del- l’ambiente stesso, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi. Art. 11. Il Biologo è tenuto a mantenere il segreto professionale e si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione della sua professione, a meno che non sussista il consenso validamente prestato dal cliente. Il segreto professionale va protetto anche avendo cura di custodire adeguatamente, appunti, note scritte o informazioni di qualsiasi genere che riguardino il cliente. Art. 12. Il Biologo può derogare al segreto professionale solo quando venga a conoscenza di fatti o situazioni che, per legge o atti dell’Autorità, debbano essere denunziati. Art. 13. Il Biologo, che riveste cariche pubbliche, deve agire nel rispetto delle regole di imparzialità, efficienza e trasparenza, rifiutando di avvalersi della carica a scopi di indebito vantaggio personale. Parimenti si ispirerà a criteri di imparzialità ed obiettività qualora sia chiamato ad esprimere giudizi o valu- tazioni comparative che riguardino i terzi. RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 14. Il Biologo ispira i suoi rapporti con l’utenza a criteri di lealtà, di professionalità e di rispetto del presente codice deontologico. Non può derogare a tali criteri neppure per disposizioni del superiore gerarchico. Nel caso in cui le sue prestazioni professionali si presentino tali da durare nel tempo, dovrà convenire con il cliente, ove possibile, la durata del rapporto. Art. 15. Il Biologo, nello svolgimento della sua attività, persegue l’interesse del cliente e mette a sua disposizione con lealtà, e diligenza le proprie competenze professionali. Rifiuta di utilizzare il rapporto professionale per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi personali. Art. 16. Il Biologo dovrà, nel fissare il proprio onorario, applicare la tariffa professionale e gli altri atti approvati dall’Ordine. È ammessa la prestazione gratuita, ove sia giustificata da situazioni particolari. Il Biologo potrà pattuire il suo onorario all’inizio della prestazione. In tale caso non potrà avanzare richieste maggiori al cliente. Non potrà in nessun caso condizionare il compenso all’esito dell’intervento professionale o ai vantaggi che ne trarrà il cliente.

Il Biologo si mostra rispettoso della dignità e della reputazione dei colleghi ed evita di dare nei loro con- fronti giudizi negativi per quanto attiene alla formazione e alla competenza professionale. Se i giudizi ne- gativi tendono a sottrarre clientela ai colleghi,tale comportamento andrà valutato con particolare severità. Art. 28. Se il Biologo si rende conto che la prestazione a lui domandata richiede particolare specializzazione, ne in- forma il cliente e si astiene dall’impedirgli di ricorrere ad altro professionista, che possieda la specializza- zione necessaria. Il Biologo non può accettare alcun compenso o utilità da colleghi o da altri professionisti, ai quali, sussi- stendone la necessità, abbia indirizzato i propri clienti. Art. 29. Il Biologo è tenuto a informare tempestivamente il Consiglio dell’Ordine tutte le volte che ravvisi compor- tamenti dei colleghi che possano risolversi in danni per i clienti o che possano danneggiare il prestigio e il decoro del titolo professionale. Art. 30. Il Biologo rifiuta di attribuire esclusivamente a sé risultati professionali raggiunti grazie alla collaborazione con altri colleghi o altri professionisti. Parimenti rifiuta di presentare come risultato delle proprie ricerche risultati dovuti alle ricerche di altri col- leghi o studiosi, ancorché ancora non resi pubblici. Art. 31. Il presente codice deontologico sostituisce qualunque precedente regola deontologica. Esso verrà pubblicato sulla rivista Biologi Italiani, come estratto. Entrerà in vigore 30 giorni dopo la comunicazione al Ministero di Grazia e Giustizia.